Via Orti, la parola alla legge

Gennaio 25th, 2008

C’è una sentenza della Corte di Cassazione che avalla la servitù di passaggio nel caso una comunità, anche piccola, utilizzi per abitudine e anche per mera comodità tale passaggio, da un tempo indeterminato.

Di seguito riporto il testo della sentenza.

“…. Ai sensi dell’articolo 1027 cod. civ., la servitù consiste nel peso imposto sopra un fondo (fondo servente) per l’utilità di un altro fondo (fondo dominante), appartenente a diverso proprietario. È essenziale, pertanto, questa relazione (rapporto di servizio) tra i due fondi, per cui il fondo dominante si avvantaggia della limitazione che subisce quello servente.

La costituzione delle servitù può avvenire in due modi: o coattivamente, per imposizione della legge (servitù coattive) o per volontà dell’uomo (servitù volontarie: art. 1031 cod. civ.).

Nel caso di cui ci si occupa, però, non si riscontra alcun tipo di costituzione: la servitù, infatti, non risulta in alcun modo né in atti né sui mappali dei terreni interessati.

Va però rilevato che ai sensi dell’art. 1061 cod. civ. è possibile acquistare una servitù apparente, oltre che per “destinatio pater familias”, per usucapione, cioè, per effetto del possesso protratto per un certo tempo e, talora, di altri requisiti. Servitù apparenti sono quelle che presentano opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.

Potrebbe invocarsi l’esistenza di una servitù apparente a causa dell’esistenza di un cancellino al fondo di una strada esistente sul fondo, in quanto “l’apparenza della servitù, senza la quale non è possibile la costituzione della servitù per usucapione e destinazione del padre di famiglia, si identifica nella presenza di opere visibili e permanenti che, per la loro struttura e consistenza, inequi-vocamente denuncino il peso
imposto su un fondo a favore dell’altro” (Cass. Civ. Sez. II, 25 aprile 1995, n. 3556).
Le servitù di uso pubblico (caso di via Orti) possono costituirsi inveceper usucapione “anche se manchino opere visibili e permanenti per l’esercizio di esse, in quanto il requisito dell’apparenza di cui all’articolo 1061 c.c. riguarda soltanto le servitù prediali” (Cass.98/452).

La Corte di cassazione ha stabilito che “l’acquisto di una servitù di uso pubblico, per possesso immemorabile, su di un fondo privato presuppone l’esistenza dei seguenti elementi da accertare dal giudice del merito, il quale deve sugli stessi motivare in modo congruo e giuridicamente corretto:
a) la generalità di uso del bene da parte di una collettività indeterminata di individui considerati “uti cives”, e non “uti singuli”, ossia quali persone che si trovino in una posizione qualificata rispetto al bene che si pretende gravato;
b) l’oggettiva idoneità di quel bene all’attuazione di un fine di pubblico interesse, configurabile in senso ampio, così da comprendere ogni utilizzazione, anche di mera comodità, purchè rivolta al soddisfacimento di un’esigenza comune della collettività medesima;
c) l’esistenza di una situazione di fatto, le cui origini si perdono nel passato.

….”

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2 Commenti Aggiungi il tuo commento

  • 1. daniele ferrato  |  Gennaio 31st, 2008 at 12:07

    Ciao Marco, bel blog.
    Ti conosco da 35 anni e so che sei un combattente caparbio e steineriano. Un radicale libero!
    Tuttavia temo che la tua iniziativa su Via orti sia destinata a non avere successo. Perchè il passaggio venne chiuso dopo atti vandalici contro vasi di piante dell’Arrogante.
    L’area davanti al “Negozio Agenzia Immobiliare ” sarà di 25 mq e ha 4 telecamere per la sicurezza.
    Non so se un Giudice potrebbe contestare la “protezione” effettuata. Anche se gli uffici operativi sono al piano superiore…

  • 2. Edo  |  Marzo 14th, 2008 at 18:30

    Iniziativa encomiabile che condivido. Sarebbe bello si facesse altrettanto per arginare coloro che insistono col permettere ai loro cagnetti di imbrattare di merde la via Orti per tutta la sua lunghezza. Sempre che fra i disabili si vogliano includere anche i non vedenti. Da anni la nostra amata e preziosa viuzza ne è ammorbata e, a parte la civile segnalazione del ristorante 3 melaranci, a nessuno pare importare granché. E allora viaaaa a scivolar sugli stronzi!!!
    In latere, avrei goduto nel vedere sollevare entusiastiche bandiere anche contro quelli che per lunghissimo tempo hanno utilizzato l’angolo ora “cancellato” come una discarica a cielo aperto (motorette bruciate, materassi lordi, ferri vecchi, sacchi neri, ecc.). Ammettiamolo, il cancello sotto accusa convengo essere una vergogna, ma da quando si sono insediati questi tizi, io ci vedo molta meno rumenta…
    Con ciò, giusto difendere una così bella e storica via milanese, conservando la giusta obbiettività.
    Con stima.

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